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Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) - Testamento biologico

Descrizione:
Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono regolate in Italia dalla Legge n. 219 del 22/12/2017.

Questa normativa stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.


Come Fare:
Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio, oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario incaricato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT nelle forme sopra illustrate, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Il cittadino che redige il suo testamento biologico può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, (detti requisiti vanno intesi nel momento in cui dovrà svolgere l'incarico) la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.


Informazioni specifiche:
Modalità di iscrizione al Registro del Comune di San Benedetto Belbo
Il cittadino, per procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso gli uffici del Comune di San Benedetto Belbo, dovrà presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile con il modulo di richiesta di iscrizione al registro per deposito della DAT, debitamente sottoscritto. Dopo le opportune verifiche, l'ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della DAT, inserirà i dati nel sistema e rilascerà una ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel Registro riporterà il numero progressivo attribuito.

Si ricevono esclusivamente le DAT di cittadini residenti nel Comune di San Benedetto Belbo. L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alle redazione della disposizione nè fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare l'identità e la residenza.

Accesso al registro
L’accesso al Registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione delle DAT (dichiarante e depositari della DAT) nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.


Dove Rivolgersi:
Ufficio Demografici, Stato civile, Elettorale e Cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
  • Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";
  • Circolare Ministeriale n. 1/2018 " L 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" prime indicazioni operative;
  • Decreto direttoriale del 22 marzo 2018 del Ministero della Salute;
  • Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’art. 1

Collegamenti:
- NOTARIATO
- CONSIGLIO DI STATO